Normative - SERENA ECOSERVIZI

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Normative

Igiene ambientale > Derattizzazione


Principali leggi e normative a regolamentazione delle campagne di derattizzazione

Elenco delle principali normative che regolamentano le campagne di derattizzazione: impiego di sostanze tossiche, smaltimento delle carcasse e caratteristiche dei contenitori.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ORDINANZA 14 gennaio 2010

Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante
In sintesi:
¦Al termine delle campagne di derattizzazione, le ditte specializzate devono provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
¦Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente, è prorogato di ulteriori 24 mesi (vale a dire fino al 9 febbraio 2012).
Pubblicato in: GU n. 33 del 10 febbraio 2010
14-01-2010

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ORDINANZA 19 marzo 2009

M

In sintesi:
¦Sono state semplificate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per i produttori di topicidi e ratticidi, qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche dei preparati né sulla loro efficacia.
Pubblicato in: GU n. 79 del 4 aprile 2009
19-03-2009

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ORDINANZA
18 dicembre 2008
In sintesi:
¦Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con indicazione della presenza del veleno e delle sostanze utilizzate.
¦I produttori di topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso dei prodotti commercializzati in forma di esca alimentare, la loro somministrazione deve essere effettuata esclusivamente in contenitori con accesso al solo animale bersaglio.
¦A partire dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la presente Ordinanza ha efficacia di 12 mesi (vale a dire fino al 16 gennaio 2010).
Pubblicato in: GU n. 13 del 17 gennaio 2009


 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu